
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 57 del 2024, ha accolto parzialmente la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito alle leggi della Regione Campania che imponevano alle imprese del settore estrattivo da cave due contributi per compensare i danni ambientali causati dall’attività di estrazione.
“L’estrazione dalle cave non può finanziare la gestione societaria l’aeroporto di Pontecagnano”
Le leggi in oggetto, la n. 15 del 2005 e la n. 1 del 2008, stabilivano che le imprese del settore dovessero versare un contributo destinato in parte al finanziamento dei lavori di completamento e avvio dell’aeroporto di Pontecagnano e in parte alle “attività di gestione societaria” dello stesso aeroporto.
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17 della legge n. 15 del 2005 nella parte in cui prevede che il contributo sia destinato anche alle “attività di gestione societaria” dell’aeroporto. Secondo la Corte, infatti, tale destinazione esula dalla logica indennitaria che giustifica il prelievo, in quanto si tratta di una mera attività aziendale che non ha alcun nesso con i danni ambientali causati dall’attività di estrazione.
La sentenza della Corte Costituzionale
La Corte ha invece ritenuto legittimo l’art. 19 della legge n. 1 del 2008, che impone alle imprese un contributo destinato per il 50% ad alimentare un “Fondo per la ecosostenibilità” e per il restante 50% a finanziare spese riferibili all’attività estrattiva. In questo caso, la Corte ha ritenuto che la scelta del legislatore regionale sia ragionevole, in quanto il contributo è volto a raggiungere obiettivi di salvaguardia ambientale e a finanziare spese non già sovvenzionate in base ad altre disposizioni.
La sentenza della Corte Costituzionale ha importanti implicazioni per le imprese del settore estrattivo in Campania. Le aziende interessate non dovranno più versare la quota del contributo destinata alle “attività di gestione societaria” dell’aeroporto di Pontecagnano.