Finisce ufficialmente la corsa di Vincenzo De Luca verso un terzo mandato consecutivo alla guida della Regione Campania. La Corte costituzionale, con una sentenza emessa oggi, ha dichiarato incostituzionale la legge regionale 16/2024 approvata lo scorso novembre, che avrebbe permesso all’attuale presidente di ricandidarsi. La norma, impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata ritenuta in contrasto con la legge nazionale 165/2004, che stabilisce il limite di due mandati consecutivi per i governatori.
“Accolta una tesi strampalata, progettata in udienza, che ha fatto inorridire autorevoli costituzionalisti. La buona notizia è che ci sarà molto lavoro per gli imbianchini. Si dovrà infatti cancellare in tutte le sedi giudiziarie del Paese la scritta: la legge è uguale per tutti”, ha commentato a caldo De Luca, visibilmente contrariato, ribadendo lo stesso concetto in più occasioni nelle ore successive: “La legge non è uguale per tutti“.
Il confronto si è consumato nelle aule della Consulta in un’udienza pubblica durata quasi due ore, con toni accesi. Da un lato l’Avvocatura dello Stato, rappresentata da Ruggero Di Martino ed Eugenio De Bonis, dall’altro i legali della Regione Campania, Giandomenico Falcon, Aristide Police e Marcello Cecchetti. Al centro della discussione, la legittimità della legge regionale campana, accusata di voler aggirare il vincolo nazionale sul limite dei mandati.
“Le ragioni di inammissibilità della legge regionale campana sono molto chiare”: la norma statale del 2004, che attua l’articolo 122 della Costituzione, prevede un veto al terzo mandato per i presidenti di Regione che abbiano già ottenuto due elezioni. Per l’Avvocatura, “questa norma, che è vincolata ad essere applicata non appena va in vigore la legge elettorale regionale, non può che essere inevitabilmente la conclusione del limite dei due mandati consecutivi che ogni legge regionale deve osservare”.
Il giudice relatore Giovanni Pitruzzella, nel presentare il caso, ha sottolineato la complessità della materia, trattandosi del primo vero scrutinio della Consulta su una legge che tocca direttamente il principio dei mandati regionali.
La difesa della Campania ha invece sostenuto che “questa estemporanea interpretazione della legge 165 risponde all’idea di una norma tagliola: qualunque cosa legiferi la Regione in materia elettorale, scatta la tagliola…”. Secondo Falcon, “è o non è autoapplicativo il principio del limite dei mandati consecutivi? Perché se non lo è, non lo è in virtù della legge del 2009. La norma richiedeva una attuazione regionale, che non voleva e non doveva essere auto-applicativa. La non auto-applicatività è stata infatti confermata dalle corti di appello di Milano”.
“Il presidente della regione De Luca è stato eletto per la prima volta nel 2010 e la legge è del 2009. E poi non capisco perché le leggi di Veneto, Marche, Piemonte andrebbero bene mentre non andrebbe bene quella campana che chiude il ciclo e ingloba nei mandati rilevanti quello in corso”, ha aggiunto.
La Consulta, tuttavia, ha ritenuto che il limite dei due mandati valga a prescindere dal momento in cui una Regione decide di recepire la norma statale, ponendo così un freno a interpretazioni flessibili o dilatorie. La pronuncia ha quindi effetti anche su altri scenari politici, in particolare in Veneto, dove Luca Zaia è stato rieletto tre volte grazie a una legge di recepimento tardiva del 2012. L’interpretazione ora rigettata dalla Consulta era stata adottata anche per permettere la sua candidatura nel 2020, considerata da molti come un “quarto mandato” mascherato.
La sentenza conferma il principio secondo cui il limite ai mandati è un vincolo vincolante su scala nazionale, che non può essere raggirato da interventi legislativi delle singole Regioni. E chiude, almeno per ora, la discussione su una possibile nuova candidatura di De Luca.
Sarah Riera